Art. 2 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici
Art. 2 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici
1 Soggiacciono all’imposta di bollo i seguenti contratti stipulati nel Cantone Ticino in forma scritta o parificata a quella scritta
a) contratti che hanno come oggetto il trasferimento della proprietà di cose mobili secondo l’art. 713 CCS, compresa l’energia: in particolare la compravendita, i contratti di forniture successive, la cessione, la permuta di ogni cosa materiale o immateriale;
b) mutui di denaro o di altre cose fungibili;
c) appalti (art. 363 CO) di qualsiasi natura per cui il committente paga una mercede a chi compie prestazioni d’opera, al di fuori di un rapporto costante di servizio ad eccezione di quelli stipulati da architetti, ingegneri o nell’ambito di professioni analoghe; [2]
d) mediazione immobiliare.
2 Soggiacciono pure all’imposta i contratti misti che partecipano alle caratteristiche dei tipi
indicati nel precedente capoverso.
[2] Lett. modificata dalla L 28.11.1988; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1989, 5.