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Art. 2 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

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Art. 2 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

1 Soggiacciono all’imposta di bollo i seguenti contratti stipulati nel Cantone Ticino in forma scritta o parificata a quella scritta

a) contratti che hanno come oggetto il trasferimento della proprietà di cose mobili secondo l’art. 713 CCS, compresa l’energia: in particolare la compravendita, i contratti di forniture successive, la cessione, la permuta di ogni cosa materiale o immateriale;

b) mutui di denaro o di altre cose fungibili;

c) appalti (art. 363 CO) di qualsiasi natura per cui il committente paga una mercede a chi compie prestazioni d’opera, al di fuori di un rapporto costante di servizio ad eccezione di quelli stipulati da architetti, ingegneri o nell’ambito di professioni analoghe; [2]

d) mediazione immobiliare.

2 Soggiacciono pure all’imposta i contratti misti che partecipano alle caratteristiche dei tipi

indicati nel precedente capoverso.

[2] Lett. modificata dalla L 28.11.1988; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1989, 5.

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