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Art. 13 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

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Art. 13 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

1 L’imposta di bollo è dovuta allo Stato dalle parti contraenti in solido. Le parti sopporteranno internamente l’imposta in parti uguali, riservata una diversa ripartizione per convenzione privata.

2 La Confederazione , il Cantone o altri enti di diritto pubblico secondo la legislazione federale o cantonale non sono soggetti ai diritti di bollo di cui alla presente legge. Fanno eccezione la Banca dello Stato e le aziende pubbliche di distribuzione di energia.

3 Contratti e atti notarili stipulati tra un ente pubblico e un privato sono imponibili nella misura del 50 per cento ed a carico interamente del privato.

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