653.100
CH-TI
Art. 12 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici
Art. 12 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici
1 È in facoltà della Divisione delle contribuzioni di consentire a contribuenti - che ne giustificano la richiesta - di pagare il bollo mediante una dichiarazione di autoaccertamento alla chiusura di ogni trimestre dell’anno solare. La dichiarazione dev’essere allestita sulla base di una registrazione che il contribuente farà di ogni contratto soggetto al bollo.
2 La Divisione delle contribuzioni eseguirà puntuali e regolari controlli.
3 Il Consiglio di Stato emanerà nel regolamento esecutivo norme di dettaglio circa la dichiarazione di autoaccertamento, la registrazione e le modalità di contrassegno dei contratti registrati.