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Art. 11 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

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Art. 11 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

1 La percezione dell’imposta di bollo avviene mediante bollatura degli atti da parte della Divisione delle contribuzioni. In questo caso gli atti devono essere sottoposti all’Amministrazione cantonale (ufficio delle imposte alla fonte e del bollo) entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di stipulazione. [5]

2 Per i contratti il cui valore non supera i franchi 10’000.-, può essere usata carta da bollo.

3 Per data di stipulazione si intende per i contratti in forma scritta il giorno dell’apposizione dell’ultima firma e in caso di forme contrattuali parificate a quella scritta il giorno della conclusione della negoziazione contrattuale.

4 Qualora un contratto fosse subordinato all’approvazione da parte di un’autorità, il termine di 60 giorni decorre dalla data di ratifica.

[5] Cpv. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 570.

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