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Art. 4 RTEO Regolamento per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d'esenzione dall’obbligo militare (RTEO)

RTEO
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Art. 4 RTEO

1 L’Ufficio esazione e condoni è l’autorità competente per statuire sulle istanze di condono della tassa d’esenzione dall’obbligo militare.

2 La domanda di condono va presentata per iscritto all’autorità di condono, corredata dai mezzi di prova necessari e convenientemente motivata. Per un medesimo periodo fiscale può essere presentata una sola domanda di condono.

3 Contro la decisione di condono è data facoltà di reclamo entro 30 giorni all’autorità di condono. È applicabile per analogia l’articolo 30 LTEO.

4 Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello che statuisce come istanza unica (art. 52 cpv. 2 OTEO). L’articolo 31 capoversi 1-2 bis LTEO è applicabile per analogia.

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