651.150
RTEOVWEAOETE
CH-TI
Art. 4 RTEO Regolamento per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d'esenzione dall’obbligo militare (RTEO)
RTEO
Art. 4 RTEO
1 L’Ufficio esazione e condoni è l’autorità competente per statuire sulle istanze di condono della tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
2 La domanda di condono va presentata per iscritto all’autorità di condono, corredata dai mezzi di prova necessari e convenientemente motivata. Per un medesimo periodo fiscale può essere presentata una sola domanda di condono.
3 Contro la decisione di condono è data facoltà di reclamo entro 30 giorni all’autorità di condono. È applicabile per analogia l’articolo 30 LTEO.
4 Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello che statuisce come istanza unica (art. 52 cpv. 2 OTEO). L’articolo 31 capoversi 1-2 bis LTEO è applicabile per analogia.