Regolamento di applicazione del decreto legislativo sull’imposta di culto
Indice delle disposizioni (12)
Testo normativo (12 Articoli)
Il Consiglio parrocchiale per la Parrocchia della Chiesa cattolica e il Consiglio di Chiesa per la Comunità regionale della Chiesa evangelica-riformata so no gli organi competenti per l’ applicazion e del Decreto legislativo sull’ imposta di culto nel rispettivo comprensorio.
L’intimazione del calcolo dell’ imposta di culto avviene per isc ritto e deve indicare almeno l’anno di calcolo, l’ a mmontare dell’imposta cantonale ordinaria, l’aliquota applicabile, l’ammontare dell’imposta di culto, la data d’ intimazione ed i rimedi giuridici.
Ai coniugi iscritti ambedue nel medesimo catalogo tributario l’ intimazione avviene congiuntamente.
Gli organi di cui all’ art. 1 provvedono dire ttamente alla riscossione dell’imposta. L’ imposta deve essere pagata nei 30 giorni successivi alla sua scadenza.
Se il termine di pagamento non è rispettato è applicabile un interesse di mora.
Gli stessi organi sono competenti a decidere sulle facilitazioni di pagamento, sul condono dell’ imposta di culto e a stabilire il tasso di interesse di mora.
La cancelleria comunale fornisce gratuitamente al Consiglio parrocchiale e al Consiglio di Chiesa
a) in una prima fase le generalità delle persone fisiche domiciliate nel Comune e delle persone giuridic he imponibili nel Comune per l’ allestimento del catalogo tributario; ossia cognome, nome, data di nascita, paternità, indirizzo e appartenenza religiosa se disponibile per le persone f isiche; la ragione sociale e l’ indirizzo per le persone giuridiche;
b) in una fase successiva, l’importo dell’ imposta cantonale ordinaria relativo ai soggetti imponibili risultanti dal catalogo tributario.
Intimazione dell’ iscrizione nel catalogo tributario
La decisione di iscrizione nel catalogo tributario deve essere intimata p er iscritto, personalmente all’ interessato, entro il 31 marzo del primo anno di assoggettamento.
Negli anni successivi la decisione di iscrizione va notificata unicamente alle persone che hanno modificato il loro domicilio, rispettivamente la sede.
Le persone iscritte nel catalogo tributario possono dichiarare, con istanza scritta al Consiglio parrocchia le o al Consiglio di Chiesa, l’esenzione dall’imposta entro un mese dall’ intimazione della decisione di iscrizione nel catalogo tributario.
Successivamente la dichiarazione di ese nzione dall’ imposta può comunque essere inoltra ta in ogni tempo a valere dall’ anno successivo.
Le persone non iscritte nel catalogo tributario possono dichiarare in ogni tempo con istanza scritta al Consiglio parrocchiale o al Consiglio di Chiesa la volontà di assoggettamento all’ imposta di culto.
Conseguenze dell’ iscrizione nel catalogo tributario
La mancata opposizione all’ iscrizione nel catalogo trib utario comporta in ogni caso l’ assoggettament o all’ imposta di culto per il relativo anno civile.
D ivieto della doppia imposizione
Le persone giuridiche che ricevono contemporaneamente dal Consiglio parrocchiale e dal Consiglio di Chiesa una notifica di imposta sul medesimo utile e capitale devono, entro 30 giorni, comunicare per iscritto ad entrambi i Consigli per qu ale Chiesa intendono versare l’ imposta dovuta.
Contro il calcolo dell’ imposta di culto è dato reclamo al Consiglio parrocchiale, rispettivamente al Consiglio di Chiesa entro 30 giorni dall’ intimazione.
Contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto tributario del Tribunale d i Appello entro 30 giorni dall’ intimazione della decisione. Per il resto sono applicabili gli art . da 175 a 185 della Legge tributaria.
Il Dipartimento delle Istituzioni emana ogni altra direttiva in applicazione del regolamento.
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [1]
Pubblicato nel BU 19 93 , 70 .
[1] Entrata in vigore: 9 febbraio 1993 - BU 19 93, 70.