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CH-TI
Art. 4 Decreto legislativo concernente l’imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata Decreto legislativo concernente l’imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata
Art. 4 Decreto legislativo concernente l’imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata
[1] Per la procedura di determinazione, di notifica, di riscossione dell’imposta e per i rimedi giuridici sono applicabili le norme previste per l’imposta comunale. Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di calcolo e di riparto dell’imposta di culto nel caso in cui i coniugi o i partner registrati appartengono a chiese nazionali diverse. Nel caso di imponibilità di un solo coniuge o partner registrato, la quota attribuibile a ogni singolo coniuge o partner registrato corrisponde al 50% dell’imposta cantonale ordinaria.
[1] Art. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.
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