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Art. 2 RLIP Regolamento cantonale di applicazione concernente la legge federale sull’imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta supplementare d'imposta USA (RLIP)

RLIP
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Art. 2 RLIP

La Divisione delle contribuzioni

a) è competente per l’allestimento dei rendiconti fra il Cantone, la Confederazione ed i Comuni (art. 57 cpv. 1 LIP; art. 15 OCIFE); [6]

b) è legittimata a promuovere l’azione di diritto amministrativo contro una riduzione provvisionale disposta dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (art. 58 cpv. 4 LIP);

c) vigila sull’applicazione uniforme delle prescrizioni federali ed esercita la sorveglianza sugli uffici cui compete il rimborso dell’imposta preventiva (art. 67 cpv. 1 OIPrev). [7]

[6] Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.

[7] Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.

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