Regolamento cantonale di applicazione concernente la legge federale sull’imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta supplementare d'imposta USA (RLIP) (RLIP)
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
[3] 1 Gli organi cantonali competenti in materia di imposta preventiva, di computo di imposte alla fonte estere e di trattenuta supplementare d’imposta USA sono: [4]
a) la Divisione delle contribuzioni;
b) gli uffici circondariali di tassazione delle persone fisiche sono designati quali uffici cantonali dell’imposta preventiva, per il computo di imposte alla fonte estere e della trattenuta supplementare d’imposta USA relativa alle persone fisiche (art. 35 cpv. 3 LIP; art. 15 OCIFE).
L’ufficio di tassazione delle persone giuridiche è designato quale Ufficio cantonale competente per il computo di imposte alla fonte estere relativo alle persone giuridiche (art. 15 OCIFE).
Questi uffici sono pure competenti per infliggere le multe a seguito d’inosservanza di prescrizione d’ordine (art. 67 cpv. 3 LIP); [5]
c) la Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello, quale commissione di ricorso.
2 L’organizzazione e la gestione delle autorità cantonali incaricate di applicare la legge federale sull’imposta preventiva sono disciplinate dalle relative disposizioni della legge tributaria cantonale (art. 35 cpv. 1 e art. 55 LIP).
[3] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 30.1.2004 - BU 2004, 43.
[4] Frase modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
[5] Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
La Divisione delle contribuzioni
a) è competente per l’allestimento dei rendiconti fra il Cantone, la Confederazione ed i Comuni (art. 57 cpv. 1 LIP; art. 15 OCIFE); [6]
b) è legittimata a promuovere l’azione di diritto amministrativo contro una riduzione provvisionale disposta dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (art. 58 cpv. 4 LIP);
c) vigila sull’applicazione uniforme delle prescrizioni federali ed esercita la sorveglianza sugli uffici cui compete il rimborso dell’imposta preventiva (art. 67 cpv. 1 OIPrev). [7]
[6] Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
[7] Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
[8] Per le procedure elettroniche si applica per analogia il diritto cantonale che disciplina le imposte ordinarie.
[8] Art. reintrodotto dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 327; precedente modifica: BU 2004, 43.
1 Le istanze di rimborso e di computo sono da presentare ai competenti uffici di tassazione unitamente alla dichiarazione d’imposta.
2 … [9]
3 … [10]
[9] Cpv. abrogato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 418.
[10] Cpv. abrogato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 418.
… [11]
[11] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 30.1.2004 - BU 2004, 43.
L’imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta supplementare d’imposta USA possono essere computati sulle seguenti imposte (art. 31 cpv. 2 LIP; art. 19 cpv. 1 OCIFE; art. 18 O-USA): [12]
a) in via prioritaria su tutte le imposte cantonali previste dalla legge tributaria cantonale;
b) in via sussidiaria su tutte le imposte comunali previste dalla legge tributaria cantonale;
c) in via ancora più sussidiaria, sull’imposta federale diretta. [13]
[12] Frase modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
[13] Lett. introdotta dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 372.
1 Gli importi di computo di imposte alla fonte estere che non sono a carico della Confederazione sono di regola sopportati per il 50% dal Cantone e per il 50% dai Comuni interessati (art. 20 cpv. 2 OCIFE). [14]
2 In caso di limitazione dell’ammontare massimo, la ripartizione avviene tuttavia tenuto conto del moltiplicatore comunale.
[14] Cpv. modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
Sono abrogati
a) il regolamento cantonale di applicazione alla legge federale sull’imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (del 7 maggio 1985);
b) il regolamento cantonale di applicazione del decreto 22 agosto 1967 del Consiglio federale concernente il computo globale d’imposta (del 3 dicembre 1976);
c) il regolamento cantonale di applicazione al decreto del Consiglio federale 2 novembre 1951 in materia di trattenuta supplementare USA (del 3 dicembre 1976).
Il presente regolamento, ottenuta la ratifica da parte della Confederazione [15] , è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino, ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.
Pubblicato nel BU 1995 , 30.
[15] Approvazione federale: 28 dicembre 1994.