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Art. 5b RLIFD Regolamento di applicazione della legge federale sull’imposta federale diretta (RLIFD)

RLIFD
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Art. 5b RLIFD

[10] Alle decisioni di condono in materia di imposta federale diretta di competenza dell’autorità cantonale di condono, si applicano i rimedi giuridici previsti dall’articolo 246 capoverso 3 LT.

[10] Art. introdotto dal R 6.5.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 222.

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