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Art. 4a RLIFD Regolamento di applicazione della legge federale sull’imposta federale diretta (RLIFD)

RLIFD
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Art. 4a RLIFD

[8] 1 Il Controllo cantonale delle finanze è designato quale organo di vigilanza finanziaria indipendente.

2 Il Controllo cantonale delle finanze è competente per la verifica formale della regolarità e della legalità della riscossione dell'imposta federale diretta e del versamento della quota spettante alla Confederazione.

[8] Art. introdotto dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 566.

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