Art. 4 RLIFD Regolamento di applicazione della legge federale sull’imposta federale diretta (RLIFD)
Art. 4 RLIFD
1 La Divisione delle contribuzioni è designata quale amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta.
2 Gli Uffici circondariali di tassazione sono designati quale autorità di tassazione per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
3 L’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche è designato quale autorità di tassazione per l’imposta sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche.
4 L’Ufficio delle imposte alla fonte è designato quale autorità di tassazione per le imposte alla fonte di determinate persone fisiche e giuridiche.
5 L’Ufficio esazione e condoni è designato quale autorità competente per la riscossione, la garanzia e il condono dell’imposta. Egli è inoltre competente per procedere alla pubblicazione ufficiale dei termini generali di scadenza e di pagamento dell’imposta federale diretta. [5]
5bis L’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni è designato quale autorità competente per il riconoscimento di esenzione dall’imposta delle persone giuridiche di cui alle lettere g) e h) dell’articolo 56 LIFD. Le richieste di esenzione vanno presentate per iscritto. [6]
6 La Camera di diritto tributario del Tribunale di appello è designata quale commissione cantonale di ricorso.
Vigilanza [7]
(art. 104b LIFD)
[5] Cpv. modificato dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 326.
[6] Cpv. introdotto dal R 6.5.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 222.
[7] Nota marginale modificata dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 326.