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Decreto legislativo concernente il riparto intercomunale delle imposte alla fonte e delle imposte delle aziende relative ai lavori per la trasversale alpina

4 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Testo normativo (4 Articoli)

In deroga ai disposti della Legge tributaria, il riparto intercomunale delle imposte alla fonte a carico dei lavoratori che operano sui cantieri della trasversale alpina avviene secondo i seguenti criteri

a) stagionali e dimoranti

il 75% al comune di dimora. Il restante 25% ai comuni sulla cui giurisdizione avvengono i lavori, secondo una chiave di riparto che tiene conto della lunghezza del tracciato, con una ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto lungo una zona non edificabile e quintupla lungo una zona edificabile;

b) frontalieri

ai comuni sulla cui giurisdizione avvengono i lavori, secondo una chiave di riparto che tiene conto della lunghezza del tracciato, con una ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto lungo una zona non edificabile e quintupla lungo una zona edificabile.

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

La data di entrata in vigore [2] e quella di decadenza del decreto legislativo sono stabiliti dal Consiglio di Stato.

Pubblicato nel BU 1994 , 141.

[2] Ent rata in vigore: 1° gennaio 1995 - BU 1994, 141.

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