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CH-TI
Art. 8 Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate
Art. 8 Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate
[14] Se la produzione degli impianti supera il 20% dell’energia totale venduta, l’azienda è considerata azienda mista. In tal caso il riparto dell’imposta, nella percentuale pari al rapporto fra energia prodotta ed energia totale, avviene come all’art. 2; la rimanenza è attribuita ai Comuni secondo le norme di cui all’articolo precedente. La quota da ripartire in base alla popolazione è ridotta alla medesima percentuale di energia prodotta in confronto all’energia totale venduta.
[14] Art. modificato dalla L 16.12.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1975, 27.
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Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate
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