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Art. 7 Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate

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Art. 7 Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate

[13] Le aziende idroelettriche concessionarie per la fornitura di energia ai Comuni, la cui produzione attraverso impianti propri non superi il 20% dell’energia totale venduta, sono considerate aziende di distribuzione. L’imposta delle stesse è attribuita, previa deduzione di un precipuo del 20% dell’imposta sull’utile e sul capitale a favore della sede, per il 30% ai Comuni della sostanza immobiliare. La rimanenza è data ai Comuni acquisitori di energia in proporzione al quantitativo da essi acquistato per rapporto all’energia totale venduta e al Comune sede per il resto. Non è fatto luogo a riparto in base alla popolazione.

[13] Art. modificato dalla L 16.12.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1975, 27.

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