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CH-TI
Art. 4 Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate
Art. 4 Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate
[10] Qualora un’azienda possieda impianti tra di loro indipendenti, a ognuno di essi è assegnata una quotaparte d’imposta da ripartire in base ai salti ed alle sponde, calcolata in proporzione alla loro potenza lorda, paragonata alla potenza lorda complessiva.
Qualora alla produzione di energia di un impianto concorressero corsi d’acqua di bacini imbriferi diversi, la quota d’imposta da ripartire in base ai salti ed alle sponde è assegnata ai Comuni di ogni comprensorio idrografico in proporzione alla produzione media di energia conseguibile con l’acqua captata in ogni bacino imbrifero, paragonata alla produzione media dell’impianto.
[10] Art. modificato dalla L 16.12.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1975, 27.
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