Art. 3 Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate
Art. 3 Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate
[5] [6] 1 La quotaparte d’imposta toccante a ogni Comune partecipante per qualsiasi titolo al riparto, ivi compresa la quotaparte dell’imposta immobiliare cantonale e l’imposta immobiliare comunale non può superare i franchi 1’500.- per abitante. [7]
2 Ogni Comune avrà tuttavia il diritto a prelevare per intero l’imposta immobiliare dell’articolo 291 LT. [8]
3 La quota d’imposta eccedente il limite massimo del cpv. 1 è ripartita tra gli altri Comuni partecipanti al riparto in funzione reciproca degli indici di capacità finanziaria comunale fissati dal Consiglio di Stato. Eventuali ulteriori eccedenze saranno successivamente ripartite con gli stessi criteri.
4 La popolazione e gli indici della capacità finanziaria determinanti ai fini dei calcoli saranno accertati dalla competente autorità cantonale in base alle disposizioni stabilite dalla Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale e dal relativo regolamento d’applicazione. [9]
[5] Art. modificato dalla L 21.12.1993; in vigore dal 1.1.1994 - BU 1994, 20; precedente modifica: BU 1975, 27.
[6] Norma transitoria
[7] Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
[8] Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
[9] Cpv. modificato dalla L 25.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 444.