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Art. 2 Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate

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Art. 2 Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate

[4] Dall’importo complessivo d’imposta cantonale che forma oggetto di riparto fra i Comuni, si deducono preliminarmente

[4] Art. modificato dalla L 16.12.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1975, 27.

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