Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate
Indice delle disposizioni (23)
Testo normativo (23 Articoli)
[3] L’imposta cantonale sulla sostanza e sul reddito delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende comunali è ripartita e attribuita ai Comuni interessati, per l’applicazione del moltiplicatore, in base alle norme della presente legge.
[3] Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
[4] Dall’importo complessivo d’imposta cantonale che forma oggetto di riparto fra i Comuni, si deducono preliminarmente
[4] Art. modificato dalla L 16.12.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1975, 27.
[5] [6] 1 La quotaparte d’imposta toccante a ogni Comune partecipante per qualsiasi titolo al riparto, ivi compresa la quotaparte dell’imposta immobiliare cantonale e l’imposta immobiliare comunale non può superare i franchi 1’500.- per abitante. [7]
2 Ogni Comune avrà tuttavia il diritto a prelevare per intero l’imposta immobiliare dell’articolo 291 LT. [8]
3 La quota d’imposta eccedente il limite massimo del cpv. 1 è ripartita tra gli altri Comuni partecipanti al riparto in funzione reciproca degli indici di capacità finanziaria comunale fissati dal Consiglio di Stato. Eventuali ulteriori eccedenze saranno successivamente ripartite con gli stessi criteri.
4 La popolazione e gli indici della capacità finanziaria determinanti ai fini dei calcoli saranno accertati dalla competente autorità cantonale in base alle disposizioni stabilite dalla Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale e dal relativo regolamento d’applicazione. [9]
[5] Art. modificato dalla L 21.12.1993; in vigore dal 1.1.1994 - BU 1994, 20; precedente modifica: BU 1975, 27.
[6] Norma transitoria
[7] Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
[8] Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
[9] Cpv. modificato dalla L 25.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 444.
[10] Qualora un’azienda possieda impianti tra di loro indipendenti, a ognuno di essi è assegnata una quotaparte d’imposta da ripartire in base ai salti ed alle sponde, calcolata in proporzione alla loro potenza lorda, paragonata alla potenza lorda complessiva.
Qualora alla produzione di energia di un impianto concorressero corsi d’acqua di bacini imbriferi diversi, la quota d’imposta da ripartire in base ai salti ed alle sponde è assegnata ai Comuni di ogni comprensorio idrografico in proporzione alla produzione media di energia conseguibile con l’acqua captata in ogni bacino imbrifero, paragonata alla produzione media dell’impianto.
[10] Art. modificato dalla L 16.12.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1975, 27.
... [11]
[11] Art. abrogato dalla L 16.12.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1975, 27.
... [12]
[12] Art. abrogato dalla L 3.7.1961; in vigore dal 1.1.1962 - BU 1961, 157.
[13] Le aziende idroelettriche concessionarie per la fornitura di energia ai Comuni, la cui produzione attraverso impianti propri non superi il 20% dell’energia totale venduta, sono considerate aziende di distribuzione. L’imposta delle stesse è attribuita, previa deduzione di un precipuo del 20% dell’imposta sull’utile e sul capitale a favore della sede, per il 30% ai Comuni della sostanza immobiliare. La rimanenza è data ai Comuni acquisitori di energia in proporzione al quantitativo da essi acquistato per rapporto all’energia totale venduta e al Comune sede per il resto. Non è fatto luogo a riparto in base alla popolazione.
[13] Art. modificato dalla L 16.12.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1975, 27.
[14] Se la produzione degli impianti supera il 20% dell’energia totale venduta, l’azienda è considerata azienda mista. In tal caso il riparto dell’imposta, nella percentuale pari al rapporto fra energia prodotta ed energia totale, avviene come all’art. 2; la rimanenza è attribuita ai Comuni secondo le norme di cui all’articolo precedente. La quota da ripartire in base alla popolazione è ridotta alla medesima percentuale di energia prodotta in confronto all’energia totale venduta.
[14] Art. modificato dalla L 16.12.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1975, 27.
Le imprese commerciali che, nel contempo, siano concessionarie di forze idriche per la produzione di energia elettrica per uso proprio o per rivendita sono sottoposte, ai fini del riparto intercomunale, alle norme della presente legge, per la porzione di fattori di sostanze e di reddito attinenti a tale produzione.
1 Durante il periodo di costruzione di impianti idroelettrici e prima che essi siano ufficialmente stimati, il 30% del valore di costruzione annualmente contabilizzato è parificato, unicamente agli effetti del riparto intercomunale e a far tempo del terzo anno, al valore di stima, con diritto di partecipazione, secondo la situazione, per i Comuni interessati. [15]
2 I diritti d’acqua concessionati e non ancora sfruttati, da valutarsi ai sensi della LT, partecipano al riparto per il loro valore di stima. A misura che determinate forze d’acqua saranno sfruttate, per cui potrà essere assegnata ai comuni interessati la percentuale di sostanza mobiliare, cadrà il diritto di partecipazione al riparto di sostanza immobiliare a questo titolo. [16]
3 Il riparto in base alla popolazione avviene già con il primo anno di imposizione.
4 Il Comune sede beneficerà della quota d’imposta riservata ai salti e alle sponde quando non si giustificherà un riparto a tale titolo, per mancata totale o parziale produzione di energia.
[15] Cpv. modificato dalla L 24.11.1970; in vigore dal 1.1.1971 - BU 1971, 22.
[16] Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345; precedente modifica: BU 1971, 22.
[17] L’imposta a carico di aziende idroelettriche con produzione ed esercizio fuori Cantone, imponibili nel Ticino unicamente a dipendenza di elettrodotti e connessi impianti ivi situati, è ripartita in proporzione dei valori di stima nei singoli Comuni.
[17] Art. modificato dalla L 24.11.1970; in vigore dal 1.1.1971 - BU 1971, 22.
... [18]
[18] Art. abrogato dalla L 16.12.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1975, 27.
[19] La sostanza immobiliare e la sostanza mobiliare nette, calcolate per le aziende del gas e dell’acqua potabile come per le aziende idroelettriche, sono assegnate nel riparto intercomunale la prima in proporzione ai valori di stima e la seconda interamente al Comune sede.
L’imposta cantonale sulla sostanza netta è ripartita di conseguenza.
L’imposta sul reddito, riservato alla sede un precipuo del 20%, è assegnata
a) ai Comuni della sostanza immobiliare proporzionalmente ai valori di stima siti in ognuno di essi e ritenuto un reddito imponibile della stessa, calcolato nella medesima ragione percentuale esistente fra capitale e utile tassabile della società;
b) ai Comuni acquisitori di acqua e di gas, compresa la sede, per il rimanente reddito cantonalmente imponibile in ragione del quantitativo ritirato da ognuno di essi.
[19] Art. modificato dalla L 24.11.1970; in vigore dal 1.1.1971 - BU 1971, 22.
[20] La sostanza immobiliare e la sostanza mobiliare nette calcolate per le ferrovie, le tramvie e le funicolari come per le aziende idroelettriche, sono aggiudicate nel riparto intercomunale la prima in proporzione dei valori di stima e la seconda al Comune sede per la metà e ancora ai valori di stima per l’altra metà.
L’imposta cantonale sulla sostanza netta è ripartita di conseguenza.
L’imposta sul reddito è ripartita proporzionalmente alla sostanza netta, previa assegnazione di un precipuo del 20% al Comune sede.
Aziende comunali [21]
[20] Art. modificato dalla L 24.11.1970; in vigore dal 1.1.1971 - BU 1971, 22.
[21] Nota marginale modificata dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
[22] L’imposta comunale sulla sostanza immobiliare delle aziende comunali, stabilita dalla competente autorità cantonale di tassazione indipendentemente dalla non imponibilità in quella sede, è calcolata sul 50% del valore di stima all’aliquota delle persone fisiche ed è proporzionalmente ripartita fra i singoli Comuni di situazione.
L’imposta sul reddito, riservato un precipuo del 20% al Comune sede, è assegnata proporzionalmente fra
a) i Comuni della sostanza immobiliare, ritenuto un reddito della stessa in ragione del 6%;
b) i Comuni acquisitori delle prestazioni, compresa la sede, in ragione dell’incasso lordo annuo conseguito in ognuno di essi, per il rimanente reddito cantonalmente imponibile.
Per le aziende idroelettriche, dall’imposta complessiva che forma oggetto di riparto ai fini dell’imposta comunale, si deduce preliminarmente un importo tale da assicurare una somma di fr. 2.- d’imposta per testa di popolazione residente, con un minimo di fr. 3’500.- sulla base dei disposti di cui all’art. 2 della presente legge.
Per le stesse aziende sono pure applicabili i disposti di cui all’art. 10.
[22] Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
Con l’accordo di tutti i Comuni o dei Comuni di un ben definito comprensorio geografico partecipanti al riparto della imposta di un’azienda idroelettrica, di un’azienda del gas o dell’acqua potabile, di un’impresa ferroviaria e simile, e di una azienda municipalizzata, potrà essere stipulata una convenzione con la contribuente per la determinazione di un moltiplicatore unico da applicarsi all’ammontare di imposta base complessiva spettante per legge a tali Comuni.
La convenzione dovrà definire chiaramente le norme di riparto interno fra i Comuni interessati, ove le stesse dovessero scostarsi da quelle previste dalla presente legge.
Tale convenzione necessita dell’approvazione del Gran Consiglio.
[23] Il riparto è eseguito su rivendicazione dei Comuni interessati. La rivendicazione è tempestiva se perviene all’Autorità fiscale prima che la relativa tassazione cantonale sia cresciuta in forza di cosa giudicata.
Il riparto può essere eseguito d’ufficio se i requisiti sono desumibili dagli atti in possesso dell’Autorità fiscale.
Il riparto è eseguito dall’Amministrazione cantonale delle contribuzioni ed è notificato direttamente agli interessati.
[23] Art. modificato dalla L 16.12.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1975, 27.
I termini di reclamo e di ricorso di cui agli articoli precedenti sono considerati utili anche se osservati da un solo interessato; le decisioni sul reclamo e sul ricorso valgono in ogni caso in confronto di tutti.
Qualora il contribuente, la cui imposta comunale è soggetta al riparto, avesse presentato reclamo o ricorso contro la tassazione, il riparto dell’imposta comunale sarà modificato in conformità della tassazione definitiva.
Valgono per il resto le norme generali e particolari della Legge di procedura tributaria, in quanto qui non diversamente disposto.
Il Consiglio di Stato è autorizzato a emanare i regolamenti per l’applicazione della presente legge.
Sono abrogati gli art. 41 e 44 della Legge tributaria 11 dicembre 1907 rimasti in vigore in virtù dell’art. 77 Legge tributaria 11 aprile 1950, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile.
[24] A partire dal periodo fiscale 2017 e sino alla revisione degli elementi di riparto della presente Legge, il calcolo del riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate viene effettuato senza tenere conto delle aggregazioni ai sensi della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003, avvenute dopo il 1° gennaio 2016.
[24] Art. introdotto dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2017, 488.