Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2025
Indice delle disposizioni (12)
Testo normativo (12 Articoli)
1 La riscossione dell’imposta ordinaria diretta dovuta per l’anno fiscale 2025 ha luogo in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell’im porto presumibilmente dovuto o in base all’ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.
2 Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.
3 I termini di scadenza delle singole rate dell’imposta ordinaria diretta sono fissati come segue
per la I rata di acconto il 1° maggio 2025
per la II rata di acconto il 1° luglio 2025
per la III rata di acconto il 1° settembre 2025
rata a conguaglio a partire dal 2026, alla data d'intimazione del conteggio
Sono riservate le scadenze speciali dell’articolo 240 capoverso 5 della legge tributaria del 21 giugno 1994.
1 Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall’autorità fiscale, è corrisposto un interesse rimunerativo annuo dello 0.25 % dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.
2 Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è rimunerato alle condizioni dell’articolo 3.
1 Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un’imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse rimunerativo dello 0.10 % dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.
2 Gli importi non richiesti non sono rimunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.
L’imposta preventiva sui crediti fiscali sorti a partire dal 2022 è accreditata nel conteggio d’imposta del relativo anno fiscale con data valuta della notifica di tassazione.
1 I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente, fatta riserva dell'articolo 8. Sugli accrediti è riconosciuto un interesse rimunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.
2 Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.
1 Se l’ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.50 % .
2 Le spese causate dall’incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.
Sulla trattenuta dell’imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi rimunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.
Gli interessi rimunerativi e di ritardo fino ad un importo di 20 franchi non sono conteggiati.
1 I tassi d’interesse rimunerativi degli articoli 2, 3 e 11 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell’anno civile 2025.
2 Il tasso d’interesse di ritardo dell’articolo 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell’anno civile 2025; il tasso d’interesse applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.
1 Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d’acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e non sostituiscono la richiesta d’acconto ufficiale.
2 In caso di acconti equi inferiori al dovuto d’imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall’articolo 6.
3 In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse rimunerativo al tasso stabilito dall’articolo 3.
Sulle somme di deposito riscosse in eccedenza è corrisposto un interesse rimunerativo annuo del 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.
Il presente decreto esecutivo, unitamente al suo allegato, entra in vigore il 1° gennaio 2025 e si applica nell’anno civile 2025 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.
Pubblicato nel BU 2024 , 264.
Allegato