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Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2025

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

1 La riscossione dell’imposta ordinaria diretta dovuta per l’anno fiscale 2025 ha luogo in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell’im ­ porto presumibilmente dovuto o in base all’ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.

2 Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

3 I termini di scadenza delle singole rate dell’imposta ordinaria diretta sono fissati come segue

per la I rata di acconto il 1° maggio 2025

per la II rata di acconto il 1° luglio 2025

per la III rata di acconto il 1° settembre 2025

rata a conguaglio a partire dal 2026, alla data d'intimazione del conteggio

Sono riservate le scadenze speciali dell’articolo 240 capoverso 5 della legge tributaria del 21 giugno 1994.

1 Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall’autorità fiscale, è corrisposto un interesse rimunerativo annuo dello 0.25 % dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

2 Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è rimunerato alle condizioni dell’articolo 3.

1 Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un’imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse rimunerativo dello 0.10 % dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

2 Gli importi non richiesti non sono rimunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

L’imposta preventiva sui crediti fiscali sorti a partire dal 2022 è accreditata nel conteggio d’imposta del relativo anno fiscale con data valuta della notifica di tassazione.

1 I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente, fatta riserva dell'articolo 8. Sugli accrediti è riconosciuto un interesse rimunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.

2 Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

1 Se l’ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.50 % .

2 Le spese causate dall’incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

1 I tassi d’interesse rimunerativi degli articoli 2, 3 e 11 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell’anno civile 2025.

2 Il tasso d’interesse di ritardo dell’articolo 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell’anno civile 2025; il tasso d’interesse applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

1 Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d’acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e non sostituiscono la richiesta d’acconto ufficiale.

2 In caso di acconti equi inferiori al dovuto d’imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall’articolo 6.

3 In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse rimunerativo al tasso stabilito dall’articolo 3.

Sulle somme di deposito riscosse in eccedenza è corrisposto un interesse rimunerativo annuo del 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Il presente decreto esecutivo, unitamente al suo allegato, entra in vigore il 1° gennaio 2025 e si applica nell’anno civile 2025 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

Pubblicato nel BU 2024 , 264.

Allegato

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