Legislator Giurisprudenza & Legislazione
640.220 CH-TI

Art. 8 Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2025 Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2025

Apri la fonte ufficiale Atto completo (15 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 8 Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2025

1 Per l'esercizio di un'attività lucrativa accessoria occasionale dipendente e in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è accordata una deduzione complessiva di 800 franchi l’anno.

2 Se, in luogo della deduzione complessiva del capoverso 1, il contribuente fa valere spese più elevate, la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale devono essere giustificate.

← Art. 7 Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2025 Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2025 Art. 9 Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2025 →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →