Art. 7 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026
Art. 7 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026
1 Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all'esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hardware e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti ecc.
2 La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di 3’000 franchi l’anno oppure delle spese effettive; in quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale.
3 La deduzione complessiva del capoverso 2 è dimezzata se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all'anno o con un grado di occupazione inferiore al 50%.