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CH-TI
Art. 6 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026
Art. 6 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026
1 Il contribuente che svolge un lavoro a turni o di notte può dedurre per ogni giorno di lavoro a turni o di notte di almeno 8 ore consecutive: 15 franchi oppure 3'200 franchi l'anno se il lavoro a turni o di notte è svolto tutto l'anno e se la spesa è effettivamente sostenuta; questa deduzione non può essere cumulata con quelle per spese supplementari per doppia economia domestica previste dall'articolo 4.
2 Il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno deve essere attestato dal datore di lavoro nel certificato di salario.
3 Il lavoro a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti principali non possono essere consumati a domicilio all'ora consueta.
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