Legislator Giurisprudenza & Legislazione
640.210 CH-TI

Art. 6 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026

Apri la fonte ufficiale Atto completo (14 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 6 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026

1 Il contribuente che svolge un lavoro a turni o di notte può dedurre per ogni giorno di lavoro a turni o di notte di almeno 8 ore consecutive: 15 franchi oppure 3'200 franchi l'anno se il lavoro a turni o di notte è svolto tutto l'anno e se la spesa è effettivamente sostenuta; questa deduzione non può essere cumulata con quelle per spese supplementari per doppia economia domestica previste dall'articolo 4.

2 Il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno deve essere attestato dal datore di lavoro nel certificato di salario.

3 Il lavoro a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti principali non possono essere consumati a domicilio all'ora consueta.

← Art. 5 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026 Art. 7 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026 →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →