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CH-TI
Art. 5 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026
Art. 5 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026
1 Sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana.
2 È ammessa la deduzione dell’effettivo costo fino a un massimo di 800 franchi per l'affitto di una camera e dell’effettivo costo fino a un massimo di 1'000 franchi per l’affitto di un monolocale o di un appartamento munito di cucina e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall'articolo 3 per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro.
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