Art. 4 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026
Art. 4 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026
1 Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.
2 La deduzione è stabilita come segue
a) se il contribuente rientra ogni giorno al domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: 15 franchi al giorno o 3'200 franchi l'anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;
b) se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: 15 franchi, vale a dire 30 franchi al giorno o 6'400 franchi l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno.
3 Se il costo dei pasti è ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro oppure se quest'ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (7.50 franchi al giorno o 1'600 franchi l'anno, rispettivamente 22.50 franchi al giorno o 4'800 franchi l'anno); se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto.
4 Se al luogo di lavoro il contribuente dispone di un monolocale o di un appartamento munito di cucina, la deduzione per i pasti o il pasto ivi consumati non viene riconosciuta in quanto il contribuente non ha alcuna spesa supplementare.