Art. 3 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026
Art. 3 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026
1 Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue
a) per l'uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di controllo su fondo giallo: fino a 700 franchi l'anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;
c) per l'uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un'automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
2 Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 60 cts. per le automobili.
3 La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (15 franchi al giorno o 3'200 franchi l'anno).