640.210
CH-TI
Art. 2 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026
Art. 2 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026
1 Il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo.
2 Non è ammessa la deduzione delle spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, delle spese private causate dalla posizione professionale del contribuente nonché di quelle per il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 33 lett. a LT).
3 Se ambedue i coniugi svolgono un'attività lucrativa dipendente le deduzioni sono ammesse per ciascuno di essi; quando un coniuge aiuta l'altro nella professione, nel commercio o nell'impresa, le deduzioni sono ammesse se esiste un rapporto di servizio che prevede conteggi con le assicurazioni sociali.
← Art. 1 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026
Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026
Art. 3 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026 →