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Art. 13 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026

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Art. 13 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2026

1 Le persone che esercitano la prostituzione ai sensi della legge sull’esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst) devono versare un’imposta forfetaria di 25 franchi al giorno direttamente al gerente del locale erotico. Se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili, l’imposta diventa definitiva.

2 Le persone attive in un appartamento dispensato dall’obbligo autorizzativo conformemente all’articolo 14 capoverso 1 LProst versano il citato importo direttamente all’autorità fiscale negli stessi termini previsti per il gerente.

3 Il gerente del locale erotico ha l’obbligo di trattenere e versare detti importi all’autorità fiscale, conformemente a quanto previsto dalla LProst e dalle direttive emanate dalla Divisione delle contribuzioni.

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