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Art. 2 ROImM Regolamento di applicazione dell’ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ROImM)

ROImM
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Art. 2 ROImM

1 La Divisione delle contribuzioni è designata quale amministrazione cantonale dell’imposta integrativa.

2 L’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche è designato quale autorità di tassazione per l’imposta integrativa svizzera e internazionale.

3 L’Ufficio esazione e condoni è designato quale autorità competente per la riscossione e la garanzia dell’imposta integrativa svizzera e internazionale.

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