640.140
ROIMMVOIMU
CH-TI
Art. 2 ROImM Regolamento di applicazione dell’ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ROImM)
ROImM
Art. 2 ROImM
1 La Divisione delle contribuzioni è designata quale amministrazione cantonale dell’imposta integrativa.
2 L’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche è designato quale autorità di tassazione per l’imposta integrativa svizzera e internazionale.
3 L’Ufficio esazione e condoni è designato quale autorità competente per la riscossione e la garanzia dell’imposta integrativa svizzera e internazionale.