Regolamento di applicazione dell’ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ROImM) (ROIMM)
Testo normativo (4 Articoli)
Per l’organizzazione e la procedura in materia di imposta speciale dei grandi gruppi di imprese , per quanto non disciplinato dal diritto federale o dal presente regolamento, si applica per analogia il diritto cantonale che disciplina le imposte ordinarie.
1 La Divisione delle contribuzioni è designata quale amministrazione cantonale dell’imposta integrativa.
2 L’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche è designato quale autorità di tassazione per l’imposta integrativa svizzera e internazionale.
3 L’Ufficio esazione e condoni è designato quale autorità competente per la riscossione e la garanzia dell’imposta integrativa svizzera e internazionale.
1 I procedimenti per la violazione degli obblighi procedurali (art. 29 OImM) sono di pertinenza dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, mentre i procedimenti per sottrazione dell’imposta integrativa (art. 30–31 OImM) sono di competenza dell’Ufficio delle procedure speciali.
2 L’autorità fiscale, se presume che sia stato commesso un delitto secondo l’articolo 33 dell’ordinanza sull’imposizione minima del 22 dicembre 2023 (OImM), denuncia il fatto al Ministero pubblico e trasmette gli atti per il perseguimento del delitto fiscale.
Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024.
Pubblicato nel BU 2024 , 260.