640.130
RPEAF
CH-TI
Art. 9 RPEAF Regolamento sulle procedure elettroniche in ambito fiscale (RPEAF)
RPEAF
Art. 9 RPEAF
1 Gli atti procedurali possono essere inviati per via elettronica alle parti registrate in una piattaforma di trasmissione ai sensi dell’articolo 2.
2 Chi intende ricevere decisioni, altri atti procedurali o comunicazioni per via elettronica deve registrarsi in un elenco presso la Divisione delle contribuzioni. Il consenso può essere dato per un procedimento in questione o, in generale, per tutti i procedimenti dinanzi a una determinata autorità.
3 Il consenso può essere revocato in forma scritta in qualsiasi momento.