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640.130 RPEAF CH-TI

Art. 9 RPEAF Regolamento sulle procedure elettroniche in ambito fiscale (RPEAF)

RPEAF
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Art. 9 RPEAF

1 Gli atti procedurali possono essere inviati per via elettronica alle parti registrate in una piattaforma di trasmissione ai sensi dell’articolo 2.

2 Chi intende ricevere decisioni, altri atti procedurali o comunicazioni per via elettronica deve registrarsi in un elenco presso la Divisione delle contribuzioni. Il consenso può essere dato per un procedimento in questione o, in generale, per tutti i procedimenti dinanzi a una determinata autorità.

3 Il consenso può essere revocato in forma scritta in qualsiasi momento.

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