640.130
RPEAF
CH-TI
Art. 6 RPEAF Regolamento sulle procedure elettroniche in ambito fiscale (RPEAF)
RPEAF
Art. 6 RPEAF
1 I contribuenti e/o i terzi legittimati trasmettono i loro atti scritti e gli allegati nel formato autorizzato, per il canale di comunicazione utilizzato, secondo le informazioni pubblicate conformemente all’articolo 5.
2 Se non riesce a leggere un atto scritto o gli allegati, l’autorità concede un breve termine per
a) ritrasmettere l’atto scritto o gli allegati nel formato stabilito dall’autorità; o
b) trasmettere in forma cartacea tutto l’atto scritto e gli allegati o soltanto una parte di esso.
3 Se per la comunicazione non è usata una piattaforma di trasmissione riconosciuta, l’autorità provvede a proteggere appropriatamente i dati personali durante la trasmissione nei canali di comunicazione autorizzati.