Legislator Giurisprudenza & Legislazione
640.130 RPEAF CH-TI

Art. 6 RPEAF Regolamento sulle procedure elettroniche in ambito fiscale (RPEAF)

RPEAF
Apri la fonte ufficiale Atto completo (13 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 6 RPEAF

1 I contribuenti e/o i terzi legittimati trasmettono i loro atti scritti e gli allegati nel formato autorizzato, per il canale di comunicazione utilizzato, secondo le informazioni pubblicate conformemente all’articolo 5.

2 Se non riesce a leggere un atto scritto o gli allegati, l’autorità concede un breve termine per

a) ritrasmettere l’atto scritto o gli allegati nel formato stabilito dall’autorità; o

b) trasmettere in forma cartacea tutto l’atto scritto e gli allegati o soltanto una parte di esso.

3 Se per la comunicazione non è usata una piattaforma di trasmissione riconosciuta, l’autorità provvede a proteggere appropriatamente i dati personali durante la trasmissione nei canali di comunicazione autorizzati.

← Art. 5 RPEAF Regolamento sulle procedure elettroniche in ambito fiscale (RPEAF) Art. 7 RPEAF →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →