Legislator Giurisprudenza & Legislazione
640.130 RPEAF CH-TI

Art. 5 RPEAF Regolamento sulle procedure elettroniche in ambito fiscale (RPEAF)

RPEAF
Apri la fonte ufficiale Atto completo (13 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 5 RPEAF

La Divisione delle contribuzioni pubblica nel suo sito internet

a) gli indirizzi elettronici;

b) gli indirizzi ammessi per la trasmissione di dati e documenti per via elettronica all’autorità e viceversa; resta riservato l’articolo 9;

c) i canali di comunicazione autorizzati;

d) i formati di dati autorizzati per la comunicazione;

e) i singoli tipi di atti da trasmettere, oltre che per via elettronica, anche su carta;

f) l’indirizzo al quale figurano i certificati muniti di chiavi crittografiche pubbliche che devono essere utilizzati per la verifica della firma elettronica dell’autorità.

← Art. 4 RPEAF Regolamento sulle procedure elettroniche in ambito fiscale (RPEAF) Art. 6 RPEAF →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →