640.130
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CH-TI
Art. 5 RPEAF Regolamento sulle procedure elettroniche in ambito fiscale (RPEAF)
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Art. 5 RPEAF
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a) gli indirizzi elettronici;
b) gli indirizzi ammessi per la trasmissione di dati e documenti per via elettronica all’autorità e viceversa; resta riservato l’articolo 9;
c) i canali di comunicazione autorizzati;
d) i formati di dati autorizzati per la comunicazione;
e) i singoli tipi di atti da trasmettere, oltre che per via elettronica, anche su carta;
f) l’indirizzo al quale figurano i certificati muniti di chiavi crittografiche pubbliche che devono essere utilizzati per la verifica della firma elettronica dell’autorità.