Art. 4 RPEAF Regolamento sulle procedure elettroniche in ambito fiscale (RPEAF)
Art. 4 RPEAF
1 Per la trasmissione di dati e documenti per le procedure menzionate dall’articolo 1 capoverso 2 possono essere utilizzate unicamente le piattaforme di trasmissione riconosciute conformemente all’articolo 2 unitamente a una firma elettronica qualificata secondo la legge sulla firma elettronica del 18 marzo 2016 (FiEle). Restano riservate le procedure indicate dall’articolo 3.
2 Se manca la firma elettronica, l’autorità concede alla parte un termine per la correzione. La parte può ritrasmettere gli atti scritti muniti della firma elettronica qualificata oppure inviarli per posta firmati a mano.
3 I metodi ammessi per la trasmissione elettronica di dati e documenti all’autorità sono pubblicati nel sito internet della Divisione delle contribuzioni.