Legislator Giurisprudenza & Legislazione
640.130 RPEAF CH-TI

Art. 4 RPEAF Regolamento sulle procedure elettroniche in ambito fiscale (RPEAF)

RPEAF
Apri la fonte ufficiale Atto completo (13 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 4 RPEAF

1 Per la trasmissione di dati e documenti per le procedure menzionate dall’articolo 1 capoverso 2 possono essere utilizzate unicamente le piattaforme di trasmissione riconosciute conformemente all’articolo 2 unitamente a una firma elettronica qualificata secondo la legge sulla firma elettronica del 18 marzo 2016 (FiEle). Restano riservate le procedure indicate dall’articolo 3.

2 Se manca la firma elettronica, l’autorità concede alla parte un termine per la correzione. La parte può ritrasmettere gli atti scritti muniti della firma elettronica qualificata oppure inviarli per posta firmati a mano.

3 I metodi ammessi per la trasmissione elettronica di dati e documenti all’autorità sono pubblicati nel sito internet della Divisione delle contribuzioni.

← Art. 3 RPEAF Regolamento sulle procedure elettroniche in ambito fiscale (RPEAF) Art. 5 RPEAF →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →