Art. 3 RPEAF Regolamento sulle procedure elettroniche in ambito fiscale (RPEAF)
Art. 3 RPEAF
1 Per la trasmissione elettronica dei dati ai sensi dell’articolo 120 capoverso 1 lettera d, 198 capoversi 2 e 2 bis LT (art. 100 cpv. 1 lett. c e 124 LIFD), si considerano autentici, integri e confermati i dati trasmessi all’autorità con l’applicativo informatico del relativo periodo fiscale, a mezzo del codice personale.
2 I programmi menzionati al capoverso 1 sono scaricabili dal sito internet della Divisione delle contribuzioni. Il codice personale è trasmesso dall’autorità competente.
3 Per la trasmissione elettronica dei dati in ambito di esenzioni ai sensi degli articoli 65 e 154 LT, si considerano autentici, integri e confermati i dati trasmessi all’autorità tramite portale. [2]
[2] Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 307.