640.130
RPEAF
CH-TI
Art. 2a RPEAF Regolamento sulle procedure elettroniche in ambito fiscale (RPEAF)
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Art. 2a RPEAF
[1] La prima richiesta di proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione fiscale è da inoltrare in formato elettronico. Eventuali successive proroghe sono concesse solo in casi eccezionali, se motivate e debitamente comprovate, previa richiesta in forma cartacea.
[1] Art. introdotto dal R 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 261.