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Art. 8 RFLT Regolamento sull'imposta alla fonte nel quadro della legge tributaria (RFLT)

RFLT
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Art. 8 RFLT

1 La persona assoggettata all’imposta alla fonte può presentare all’autorità di tassazione competente (art. 15 RLT) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.

2 Una volta richiesta, la tassazione ordinaria ulteriore è mantenuta sino alla fine del ­ l’assoggettamento all’imposta alla fonte anche se i coniugi divorziano oppure si separano legalmente o di fatto.

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