640.120
RFLTQSTV
CH-TI
Art. 8 RFLT Regolamento sull'imposta alla fonte nel quadro della legge tributaria (RFLT)
RFLT
Art. 8 RFLT
1 La persona assoggettata all’imposta alla fonte può presentare all’autorità di tassazione competente (art. 15 RLT) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
2 Una volta richiesta, la tassazione ordinaria ulteriore è mantenuta sino alla fine del l’assoggettamento all’imposta alla fonte anche se i coniugi divorziano oppure si separano legalmente o di fatto.