Art. 4 RFLT Regolamento sull'imposta alla fonte nel quadro della legge tributaria (RFLT)
Art. 4 RFLT
1 I datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo l’impiego di persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo gli articoli 104 o 110 LT entro otto giorni dall’inizio della loro attività, utilizzando il modulo apposito.
2 Se il datore di lavoro trasmette per via elettronica il conteggio dell’imposta alla fonte allestito tramite l’applicativo ufficiale, egli può comunicare le nuove assunzioni insieme al conteggio.
3 I lavoratori devono comunicare al datore di lavoro ogni modifica di un fatto determinante per la riscossione dell’imposta alla fonte. Il datore di lavoro comunica le modifiche all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo entro le scadenze di cui ai capoversi 1 e 2.
Diffida per mancato inoltro dei conteggi dell’imposta alla fonte (art. 120 cpv. 2 LT)