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640.120 RFLTQSTV CH-TI

Art. 3 RFLT Regolamento sull'imposta alla fonte nel quadro della legge tributaria (RFLT)

RFLT
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Art. 3 RFLT

1 Se riceve rimunerazioni da un debitore della prestazione imponibile non residente in Svizzera, il contribuente con domicilio o dimora fiscale nel Cantone è tassato secondo la procedura ordinaria.

2 Tuttavia il contribuente è assoggettato all’imposta alla fonte nel Cantone se

a) la rimunerazione della prestazione è a carico di uno stabilimento d’impresa o di una sede fissa del datore di lavoro nel Cantone;

b) viene effettuato un distacco di lavoratori tra società collegate e la società con sede nel Cantone è considerata il datore di lavoro effettivo; o

c) un prestatore estero di personale fornisce, in violazione dell’articolo 12 capoverso 2 della legge sul collocamento del 6 ottobre 1989, personale a prestito a un’impresa acquisitrice nel Cantone e la rimunerazione della prestazione è a carico di tale im ­ presa acquisitrice.

3 Si considera debitore della prestazione imponibile ai sensi dell’articolo 120 LT

a) lo stabilimento d’impresa o la sede fissa del datore di lavoro nel Cantone per la casistica di cui al capoverso 2 lettera a;

b) la società con sede nel Cantone per la casistica di cui al capoverso 2 lettera b;

c) l’impresa acquisitrice nel Cantone per la casistica di cui al capoverso 2 lettera c.

Obblighi di comunicazione (art. 120 LT)

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