Art. 5a RLT Regolamento della legge tributaria (RLT)
Art. 5a RLT
[11] 1 Sono considerate innovative (start-up), le società di capitali o cooperative
a) che hanno ricevuto un premio dal concorso W.A. de Vigier promosso dalla Fondazione i W.A. de Vigier; [12]
b) che hanno ricevuto un premio dal concorso “ Swiss economic award ” promosso dallo Swiss economic Forum;
c) che hanno concluso la fase B o la fase C del programma Innosuisse Startup coaching (ex CTI Start-up / CTI Label); [13]
d) che sono fra le dieci finaliste del programma Boldbrain (ex StartCup Ticino);
e) che hanno partecipato all’intero programma Venture Kick;
f) che hanno partecipato all’intero programma Kickstart Accelerator;
g) che hanno partecipato all’intero programma Masschallenge;
h) in cui la società TiVentures SA, Lugano, acquista o sottoscrive una partecipazione nel capitale azionario o sociale ; [14]
i) che sono state accreditate come spin-off ufficiali da uno dei due politecnici federali; [15]
j) in cui la fondazione Swiss Entrepreneurs Foundation, Bern, acquista o sottoscrive una partecipazione nel capitale azionario o sociale; [16]
k) che hanno concluso l’intero processo di valutazione previsto da Innosuisse per i progetti d’innovazione per startup; [17]
l) che hanno concluso l’intero programma di incubazione Tenity (ex F10). [18]
2 L’agevolazione è concessa solo per i primi cinque periodi fiscali a partire dal momento in cui le condizioni indicate al cpv. 1 risultano adempiute. Per il computo dei cinque periodi fiscali, l’anno in cui si realizzano le condizioni vale quale primo periodo. [19]
3 È possibile usufruire dell’agevolazione solo a partire dal periodo fiscale 2018 compreso.
4 L’Ufficio dell’amministrazione e del controlling della Divisione dell’economia rilascia le necessarie attestazioni che devono essere allegate alla dichiarazione fiscale per ottenere le agevolazioni di cui agli articoli 37c, 87 cpv. 1bis, 89 e 155 cpv. 4 della legge tributaria. Esso tiene un registro delle aziende alle quali ha concesso le attestazioni. Quest’ultime sono rilasciate, su richiesta, alle aziende menzionate al cpv. 1, le quali sono tenute a fornirne copia ai propri investitori ai fini delle agevolazioni previste agli art. 37c e 155 cpv. 4 LT. In casi eccezionali e su comprova di un interesse degno di protezione, l’Ufficio dell’amministrazione e del controlling della Divisione dell’economia può rilasciare le attestazioni direttamente agli investitori.
[11] Art. introdotto dal R 20.6.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 249.
[12] Lett. modificata dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - 2023, 325.
[13] Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 203.
[14] Lett. modificata dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325; precedente modifica: BU 2020, 175.
[15] Lett. introdotta dal R 13.5.2020; in vigore dal 15.5.2020 - BU 2020, 175.
[16] Lett. introdotta dal R 13.5.2020; in vigore dal 15.5.2020 - BU 2020, 175.
[17] Lett. introdotta dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - 2023, 325.
[18] Lett. introdotta dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - 2023, 325.
[19] Cpv. modificato dal R 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 261.