640.110
RLTRLF
CH-TI
Art. 2a RLT Regolamento della legge tributaria (RLT)
RLT
Art. 2a RLT
[6] 1 La tassazione separata dei redditi equivalenti agli investimenti è concessa solo su presentazione, da parte del contribuente, dell’attestazione di cui all’art. 5a cpv. 4, rilasciata dall’Ufficio dell’amministrazione e del controlling della Divisione dell’economia, che certifica l’adempimento da parte della società dei requisiti sanciti all’art. 5a cpv. 1–3.
2 Il limite minimo di 50'000 franchi può essere adempiuto anche con investimenti in più società di capitali o cooperative .
3 Il limite complessivo massimo dell’importo tassato separatamente presso l’investitore è di 800'000 franchi per periodo fiscale.
[6] Art. introdotto dal R 20.6.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 249.