Legislator Giurisprudenza & Legislazione
640.110 RLTRLF CH-TI

Art. 2a RLT Regolamento della legge tributaria (RLT)

RLT
Apri la fonte ufficiale Atto completo (30 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2a RLT

[6] 1 La tassazione separata dei redditi equivalenti agli investimenti è concessa solo su presentazione, da parte del contribuente, dell’attestazione di cui all’art. 5a cpv. 4, rilasciata dall’Ufficio dell’amministrazione e del controlling della Divisione dell’economia, che certifica l’adempimento da parte della società dei requisiti sanciti all’art. 5a cpv. 1–3.

2 Il limite minimo di 50'000 franchi può essere adempiuto anche con investimenti in più società di capitali o cooperative .

3 Il limite complessivo massimo dell’importo tassato separatamente presso l’investitore è di 800'000 franchi per periodo fiscale.

[6] Art. introdotto dal R 20.6.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 249.

← Art. 2 RLT Regolamento della legge tributaria (RLT) Art. 3 RLT →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →