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Art. 23 RLT Regolamento della legge tributaria (RLT)

RLT
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Art. 23 RLT

[57] 1 Per ogni attestazione fiscale rilasciata o fotocopie di documenti, può essere prelevata una tassa da un minimo di fr. 30.– a un massimo di fr. 300.– a dipendenza dell’aggravio amministrativo. [58]

2 Per i nulla osta ai sensi dell’articolo 172 della legge federale sull’imposta federale diretta del 14 dicembre 1990, rilasciati dall’Ufficio esazione e condoni, è prelevata una tassa di 150 franchi. [59]

[57] Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554.

[58] Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 57.

[59] Cpv. modificato dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325; precedente modifica: BU 2022, 299.

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