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Art. 22a RLT Regolamento della legge tributaria (RLT)

RLT
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Art. 22a RLT

[55] 1 Ogni singolo Ufficio è competente a certificare la crescita in giudicato delle proprie decisioni. Per le decisioni oggetto di una procedura esecutiva la certificazione è rilasciata dall’Ufficio esazione e condoni, rispettivamente dal competente Ufficio di tassazione quando oggetto della procedura esecutiva è un’imposta comunale. [56]

2 Le certificazioni che attestano la crescita in giudicato delle decisioni dell’Ufficio imposte alla fonte sono sempre di competenza di quest’ultimo Ufficio.

Tassa per il rilascio di attestazioni fiscali (191a LT)

[55] Art. introdotto dal R 5.7.2005; in vigore dal 8.7.2005 - BU 2005, 216.

[56] Cpv. modificato dal R 6.9.2005; in vigore dal 9.9.2005 - BU 2005, 277.

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