Art. 2 RLT Regolamento della legge tributaria (RLT)
Art. 2 RLT
1 Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili appartenenti alla sostanza privata, il contribuente può far valere le seguenti deduzioni complessive
a) il 10% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;
b) il 20% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni. [3]
2 Per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri immobili, il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la deduzione complessiva. [4]
3 Non è possibile avvalersi della deduzione complessiva per beni immobili utilizzati da terzi principalmente a fini commerciali.
4 La Divisione delle contribuzioni stabilisce le spese di manutenzione, i premi di assicurazione, le spese di amministrazione e gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente che sono deducibili, tenendo conto delle ordinanze emesse in materia di imposta federale diretta.
[3] Cpv. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554; precedente modifica: BU 2002, 467.
[4] Cpv. modificato dal R 16.6.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 259.