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Art. 16 RLT Regolamento della legge tributaria (RLT)

RLT
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Art. 16 RLT

Per l’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche l’attribuzione dei contribuenti ai singoli uffici circondariali di tassazione avviene secondo i seguenti criteri

a) 1. per le persone fisiche assoggettate a motivo della loro appartenenza personale (art. 2 LT) fa stato il comune di domicilio o di dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento. [39]

2. Per i coniugi tassati congiuntamente è determinante il Comune in cui è situata l’abitazione coniugale. In assenza di una abitazione coniugale è determinante il Comune nel quale i coniugi hanno le relazioni più strette;

3. Per i partner registrati tassati congiuntamente è determinante il Comune in cui è situata l’abitazione comune. In assenza di un’abitazione comune è determinante il Comune nel quale i partner registrati hanno le relazioni più strette; [40]

b) per le persone sotto tutela fa stato il Comune di residenza o, se esse soggiornano in casa di cura al di fuori del Comune, il Comune sede dell’autorità tutoria;

c) per le persone fisiche assoggettate in virtù della loro appartenenza economica (art. 3 e 4 LT) fa stato il luogo in cui si verificano le condizioni dell’assoggettamento alla fine del periodo fiscale o al momento in cui cessa l’imponibilità. Se queste condizioni si verificano contemporaneamente in più luoghi, fa stato il luogo in cui si trova la preponderanza dei beni imponibili; [41]

d) per le società di persone fa stato il luogo a cui appartengono economicamente oppure dove vi è la sede o l’amministrazione. [42]

c) criteri di attribuzione degli utili immobiliari [43]

[39] Cifra modificata dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.

[40] Cifra introdotta dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 702.

[41] Lett. modificata dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.

[42] Lett. modificata dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325.

[43] Nota marginale modificata dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325.

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