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Art. 89 LT

[224] 1 Le persone giuridiche esentate ai sensi dell’articolo 65, come pure quelle il cui utile o capitale è esente ai sensi degli articoli 74a, 78 capoverso 2 o 87 capoverso 2 e le associazioni, sono esenti dall’imposta minima.

2 Possono essere esonerate dal pagamento dell’imposta minima le società di capitali o cooperative innovative. L’esonero è concesso solo nei primi cinque periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta del contribuente. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura. Gli articoli 236–238 sono applicabili alle società di capitali o cooperative innovative che abbandonano il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell’ultimo periodo fiscale in cui erano al beneficio dell’esonero.

[224] Art. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 72 ; precedenti modifiche: BU 2017, 489; BU 2024, 329.

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