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Art. 85 LT

[211] Il capitale imponibile di associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche corrisponde alla loro sostanza netta determinata in base alle disposizioni applicabili alle persone fisiche.

Investimenti collettivi di capitale [212]

[211] Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

[212] Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.

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