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Art. 71 LT

1 Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall’uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono allibrati o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni, figurano in speciali tabelle di ammortamento. [183]

2 In generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile dell’utilizzazione dei singoli elementi. [184]

2bis Nell’anno in cui sono eseguiti nuovi investimenti, sono ammessi su questi ultimi ammortamenti accelerati, il cui tasso di ammortamento è il doppio di quello ammesso dal capoverso 2. [185]

3 Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere dedotte al momento dell’ammortamento giusta l’articolo 75 capoverso 1.

4 Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d’investimento relativo alle partecipazioni che adempiono le condizioni dell’articolo 77 capoverso 5 lettera b) sono aggiunti agli utili imponibili, per quanto non siano più giustificati. [186]

[183] Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.

[184] Cfr. DL conc. la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti del 13.11.1996 - BU 1996, 500 e modifica del 21.2.2005 - BU 2005, 149; precedente modifica: BU 2001, 29 (RL 10.2.1.1.2).

[185] Cpv. introdotto dalla L 15.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 428.

[186] Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001, 8.

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