Art. 52 LT Legge tributaria (LT)
Art. 52 LT
[143] 1 La sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento.
2 Con l’accordo del contribuente i titoli non quotati possono essere determinati sulla base del loro valore all’inizio del periodo fiscale o dell’assoggettamento.
3 Per i contribuenti che esercitano un’attività lucrativa indipendente i cui esercizi commerciali non coincidono con l’anno civile, la sostanza commerciale imponibile è determinata in base al capitale proprio esistente alla fine dell’esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.
4 Se le condizioni di assoggettamento sono realizzate soltanto durante una parte del periodo fiscale, è prelevata solo l’imposta corrispondente a questa parte. È riservato l’articolo 54.
5 Se il contribuente eredita sostanza nel corso del periodo fiscale fa stato per analogia il capoverso 4.
[143] Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.