Art. 45 LT Legge tributaria (LT)
Art. 45 LT
1 I titoli che sono regolarmente oggetto di transazione sono valutati alla quotazione del giorno determinante per l’imposta sulla sostanza (art. 52). [130]
2 Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore intrinseco. [131]
3 Le quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono imponibili in funzione della differenza di valore tra il totale degli attivi dell’investimento collettivo di capitale e il suo possesso fondiario diretto. [132]
4 Nella valutazione dei diritti e crediti litigiosi o di dubbia esigibilità si tiene conto della perdita probabile.
[130] Cpv. modificato dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295; precedente modifica: BU 2002, 224.
[131] Cpv. modificato dalla L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 335.
[132] Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 84.